Il nostro direttivo

Le attuali cariche

Carlo Simionato

presidente

Medico Chirurgo, Psicoterapeuta

Alessandra Sala

Vice-presidente

Medico Chirurgo, Psichiatra

Anna Simionato

Segretario

Medico Chirurgo, Psicoterapeuta

Marco Cesaro

consigliere

Medico Chirurgo, Continuità Assistenziale/USCA

Flora Fiducia

consigliere

Medico Chirurgo, Continuità Assistenziale/USCA

Antonella De Boni

consigliere

Medico Chirurgo, Neurologa

Armando Olivieri

consigliere

Medico Chirurgo, Epidemiologo

Il nostro Statuto

Il presidente del Consiglio Direttivo della Società Medico Chirurgica Vicentina Dott. Marranconi Franco, constatata la validità dell’assemblea convocata in data 17/12/2004 alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine dei Medici sita in Vicenza, via P. Lioy n. 13, secondo quanto disposto dell’articolo 8 del previgente statuto dichiara aperta l’assemblea straordinaria. Funge da segretario il Dott. Iannucci Giuseppe. Il Presidente procede con la presentazione della proposta del nuovo statuto. I soci discutono, votano e approvano all’unanimità il testo così come di seguito riportato.
STATUTO DELLA SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione sotto la denominazione “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA”.
L’Associazione ha sede legale in Vicenza, presso il Presidio Ospedaliero “San Bortolo”, attualmente ULSS N. 6 Vicenza, ed è retta dal presente statuto e dall’eventuale regolamento.
Art. 2) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 24.
Art. 3) L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art. 4) L’Associazione di formazione extra-scolastica della persona “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA
VICENTINA” non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e ha lo scopo di contribuire allo studio ed al progresso delle scienze mediche ed affini ed alla diffusione del pensiero medico anche con finalità di formazione; a tal fine l’Associazione può:
a) occuparsi della formazione e dell’aggiornamento di operatori sanitari e sociali in ogni campo sanitario, soprattutto nella preparazione e sensibilizzazione di quelle figure che potranno e dovranno a loro volta educare alla cultura della prevenzione di varie patologie nell’ambito di programmi mirati, coordinati e condivisi, o direttamente nei confronti dell’utenza;
b) promuovere lo sviluppo di attività a carattere tecnico e scientifico che abbiano il preciso scopo di agevolare la diffusione delle procedure più idonee a raggiungere tale scopo, ed in funzione della specifica esigenza nominare un Comitato Tecnico Scientifico competente;
c) promuovere l’interazione con le strutture operanti sul territorio regionale e nazionale appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e con le strutture dei Servizi Sanitari dei paesi della Comunità Europea;
d) promuovere la ricerca e gli scambi scientifici con Associazioni, Istituti, Centri ed Università che operino sul territorio regionale, nazionale ed estero nel settore della formazione socio-sanitaria. Le iniziative da intraprendere saranno, in modo specifico, prevalentemente orientate verso la messa a punto di protocolli operativi nell’ambito della preparazione degli operatori sanitari;
e) promuovere scambi formativi di operatori sanitari con strutture pubbliche o private qualificate all’interno dei paesi membri della Comunità Europea e a livello internazionale;
f) costituire commissioni e comitati scientifici e culturali interdisciplinari con finalità di ricerca, interscambio, divulgazione e valorizzazione nell’ambito delle discipline coinvolte nel campo sociosanitario ed in particolare redigere e pubblicare articoli o testi di carattere scientifico o divulgativo inerenti agli aspetti sanitari e sociali per la formazione degli operatori, utilizzando anche sistemi informatici (sito internet, posta elettronica, ecc…);
g) ideare, progettare e sviluppare prodotti integrati di comunicazione multimediale con CD rom, multimediali interattivi di informazione e formazione su problematiche inerenti l’ambito socio-sanitario;
h) curare la pubblicazione di materiale informativo e divulgativo rivolto alle persone che affrontano quotidianamente nell’ambito lavorativo le problematiche più varie in campo sociale e sanitario al fine di coinvolgerle nel progetto globale di prevenzione e formazione e nel contempo di offrire loro il sostegno tecnico e conoscitivo di cui abbisognano;
i) promuovere iniziative atte a reperire i fondi necessari al buon funzionamento dell’Associazione.
Art. 5) L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie, la stipula di convenzioni con enti pubblici.
Art. 6) L’Associazione può svolgere attività, anche di impresa, non direttamente connesse con l’oggetto sociale, purché tutti gli eventuali proventi siano destinati al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Art. 7) L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.


TITOLO II: IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

Art. 8) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o giuridiche nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.
Art. 9) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b) dei contributi di altri enti pubblici o privati;
c) dai proventi derivanti da convenzioni con Enti pubblici;
d) dei contributi di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);
e) dei contributi versati dai partecipanti alle iniziative culturali, sociali e scientifiche organizzate
dall’Associazione;
f) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
g) di ogni altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.
Art. 10) All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.


TITOLO III: I SOCI

Art. 11) I Soci si distinguono in:
a) Soci ordinari;
b) Soci onorari.
Art. 12) Sono ammessi in qualità di Soci ordinari i laureati in Medicina, Chirurgia e scienze affini, con specializzazioni sanitarie e diplomati universitari – Facoltà di Medicina e Chirurgia che ne facciano domanda e siano stati accettati dal Consiglio Direttivo. Nella domanda l’aspirante Socio si impegna a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno.
I Soci ordinari sono moralmente impegnati a contribuire attivamente al raggiungimento dei fini scientifici e culturali che la “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA” si propone e sono tenuti al versamento, entro il mese di gennaio o tramite delega per trattenuta mensile sulla retribuzione dell’associato, della quota associativa nella misura che verrà fissata entro il mese di dicembre di ogni precedente anno dal Consiglio Direttivo.
L’omesso versamento della quota associativa consecutivamente per due anni, fa decadere il Socio dal diritto di appartenere all’Associazione.
Il versamento delle quote associative non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso. Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerte, mediante la partecipazione attiva alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie a qualsiasi titolo convocate (approvazione e modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti; nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione; approvazione del rendiconto; ecc…) e attraverso la loro elezione negli Organi Sociali. Il diritto di voto e di eleggibilità negli Organi Sociali è riservato solo a coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Art. 13) Sono Soci onorari i cittadini che si siano resi noti per studi scientifici o per uffici o cariche ricoperte, ovvero che si siano resi benemeriti della “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA”. I Soci onorari sono nominati, attraverso voto palese, dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, sottoposta al benestare del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative.
Art. 14) La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni che devono essere notificate al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale in corso;
b) omesso versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
c) radiazione dall’Albo dei Soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio dell’Assemblea convocata in sede Straordinaria ed a maggioranza dei quattro quinti dei presenti. Il
provvedimento relativo sarà comunicato al Socio mediante lettera raccomandata firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il Socio radiato non condivida le ragioni dell’esclusione può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, tramite richiesta con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, al giudizio arbitrale di cui al presente Statuto.


TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI

Art. 15) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 16) Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese adeguatamente documentate sostenute dai propri membri e dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci
Art. 17) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti all’Associazione e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i Soci assenti o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.
Art. 18) L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’anno sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal
presente Statuto;
f) delibera lo scioglimento, la proroga e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio ai sensi del successivo art. 37;
g) delibera su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni.
Le deliberazioni inerenti alle modifiche Statutarie, allo scioglimento, la proroga e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, sono di esclusiva competenza dell’Assemblea riunita in sede straordinaria.
Art. 19) L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci, oppure su richiesta dell’eventuale Collegio dei Revisori. I Soci che richiedono la convocazione devono presentarne per iscritto i motivi al Presidente, motivi che saranno messi all’ordine del giorno da discutere nell’Assemblea stessa.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno e deve essere inviato ai singoli aderenti a mezzo lettera, fax, posta elettronica, ovvero mediante affissione alle porte della sede sociale 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione può contenere le modalità di seconda e terza convocazione. La convocazione non sarà necessaria per le adunanze totalitarie.
Art. 20) Nell’Assemblea ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta conferita solo per singola assemblea. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato in regola con i pagamenti delle quote.
Art. 21) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i Soci presenti. L’Assemblea è valida con la presenza di tanti associati costituenti almeno la meta più uno degli
associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Art. 22) L’Assemblea delibera con voto palese a maggioranza dei voti degli associati presenti e secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.
Art. 23) Alle elezioni delle cariche sociale, da effettuarsi preferibilmente nell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto annuale, si provvede con voto segreto, su appello nominale dei Soci in regola con le quote associative.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene con la maggioranza semplice, calcolata sul numero dei votanti sia presenti che rappresentati.
A parità di voti, nella stessa Assemblea, si procede per il ballottaggio.
Art. 24) Alle Assemblee convocate in via straordinaria, per modificare lo Statuto, per prorogare la durata dell’Associazione e per sciogliere l’Associazione, deve essere presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti sia in prima che in seconda convocazione mentre sono valide in terza convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 25) Oltre alle Assemblee ordinarie e straordinarie di cui all’art. 17, l’Associazione tiene riunioni scientifiche della “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA” almeno due volte l’anno, in sede che sarà indicata volta per volta mediante avviso scritto, dedicandole a trattazione di interesse pratico e dottrinale.
I Soci che intendono presentare relazioni o comunicazioni devono inviarne al Segretario almeno dieci giorni prima della riunione il titolo particolareggiato ed un breve riassunto sull’argomento che si intende trattare.
Relazioni e comunicazioni debbono essere di evidenti interessi per i fini della “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA” sotto questo aspetto saranno preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
Art. 26) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vicepresidente,
un Segretario e quattro consiglieri scelti tra tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed in
regola con le quote sociali.
Il Consiglio viene eletto dall’assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto e rimane in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio designa nel suo seno, nella prima riunione del mandato, un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se è presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Art. 27) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea. In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) attua le delibere dell’Assemblea;
c) decide sulle domande di ammissione a Socio dell’Associazione;
d) provvede al normale andamento dell’Associazione, alla conservazione dei beni in locazione, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
e) decide sugli investimenti patrimoniali;
f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
g) stabilisce l’importo delle quote di associazione;
h) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo e disciplinare dell’Associazione;
i) provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza e in particolare del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato di Redazione fissandone le attribuzioni;
j) assume personale sanitario, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;
k) nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
l) conferisce e revoca procure;
m) decide sull’attività e sulle iniziative dell’Associazione e sulla collaborazione con terzi a norma dell’art. 7;
n) prende provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci iscritti;
Art. 28) In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i Soci un eguale numero di membri che decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica dovranno tempestivamente convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo Art. 29) Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a Soci che non fanno parte del Consiglio stesso.
Art. 30) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 31) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ha facoltà di promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.
Art. 32) Nel caso di dimissioni del Presidente, o qualora venga a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla rielezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.
Art. 33) Il Presidente è coadiuvato nello svolgimento dei sui compiti dal Vice Presidente che lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.
Il Vice Presidente assume, in aggiunta ai propri, i ruoli, compiti e responsabilità previste dallo Statuto per il Presidente nel momento in cui questi diventi dimissionario, o qualora venga a mancare per qualsiasi causa, fino alla successiva elezione di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige i processi verbali delle sedute, tiene l’Albo dei Soci, redige i bilanci, tiene un registro di entrate e uscita, riscuote le quote associative; è custode del patrimonio; tiene l’inventario ed esige eventuali rendite dell’Associazione; cura l’aggiornamento dei libri sociali.
Art. 34) Ove si addivenga alla programmazione di un periodico della “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA” il Presidente del Consiglio Direttivo ne sarà il Direttore Scientifico e motivo di tale carica il Presidente dovrà essere scelto tra gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Il Consiglio Direttivo individuerà tra i soci il Direttore Responsabile del periodico che sarà affiancato da un Comitato di Redazione e da un Comitato Scientifico. L’individuazione dei membri del Comitato di Redazione e del Comitato Scientifico spetta al Consiglio Direttivo che li proporrà all’Assemblea per la ratifica.
Art. 35) Il Consiglio Direttivo può farsi promotore di iniziative atte a favorire il raggiungimento degli scopi della “SOCIETA’ MEDICO CHIRURGICA VICENTINA” invitando personalità mediche di chiara fama a presenziare e partecipare alle riunioni scientifiche, aderendo ad iniziative culturali di altri Enti ed Associazioni con uguali ed affini scopi, indicendo simposi, seminari, congressi, viaggi a scopi culturali ed erogando premi per l’attività scientifica.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 36) Se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 20 bis, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 o, comunque, se l’Assemblea lo ritiene opportuno, viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di uno o tre membri effettivi e di un supplente (quest’ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), liberamente scelti tra gli aderenti o meno all’Associazione. Nel caso di nomina obbligatoria i Revisori dovranno, invece, essere iscritti al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I membri del Collegio durano in carica due anni e possono essere rieletti. Al Collegio dei Revisori si applica, quando compatibile, l’art. 2403 C.c.


TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Scioglimento
Art. 37) In seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, l’Assemblea delibera lo scioglimento e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Clausola compromissoria
Art. 38) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della validità, efficacia, esecuzione o interpretazione del
presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, fermato il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad un Arbitrato del tutto irrituale. L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’Arbitro sarà provveduto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza.
Regolamento interno
Art. 39) Spetta all’Assemblea l’emanazione di un eventuale Regolamento concernente la disciplina che dovrà essere rispettata dagli aderenti e riguardante in particolare :
a) l’introduzione di altre figure di rilievo all’interno dell’Associazione, determinandone i poteri ed i rapporti con gli organi della stessa;
b) i criteri di esazione della quota associativa;
c) la decadenza, il recesso e l’esclusione dall’Associazione.
Legge applicabile
Art. 40) Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto e nell’eventuale Regolamento, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.


Il Segretario Il Presidente


Viale Rodolfi n.37 - Vicenza
P.IVA IT02225710249